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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
1.04.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.