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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0703. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2010  [ apri ]
7.0703.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina). - 1. La condizione posta dall'articolo 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.