Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Presentazione dei prodotti alimentari).
1. Per i prodotti alimentari di cui al precedente articolo 6, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri paesi comunitari ed extracomunitari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005.