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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0100. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/10/2010  [ apri ]
4.0100.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro».
2-ter. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricole forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi e albi per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
b) All'articolo 54, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».