Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».