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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0600. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2010  [ apri ]
1.0600.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1. 1. - 1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a curo 300.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

La Commissione