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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2010  [ apri ]
1.04. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo). - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.