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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.048. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/10/2010  [ apri ]
3-ter.048.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.