Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli). 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quater.1. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto ministeriale.»