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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.045. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2010  [ apri ]
1.045. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola). - 1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo.
3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di picking nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.