stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.044. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2010  [ apri ]
1.044. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola). - 1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;
c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di picking nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.