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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.027. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.027.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.