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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.03.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui al punto è sostituita dalla seguente: «Biomasse e biogas di origine agricola e forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici, ottenuti per almeno il 51 per cento nelle stesse aziende agricole, zootecniche o imprese forestali, titolari dell'impianto di produzione di energia elettrica qualificato IAFR ovvero in aziende agricole ad esse consorziate o associate» e la corrispondente entità ella tariffa è posta pari a 25 euro cent/kWh;
b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente: «7-bis Agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas che dimostrano di utilizzare almeno il 30 per cento dell'energia termica prodotta nel processo e agli impianti per la produzione di energia elettrica a celle combustibili, viene riconosciuto un bonus aggiuntivo pari a 3 cent/kWh. La dimostrazione della energia termica prodotta dovrà risultare preventivamente da perizia tecnica asseverata, da allegare alla documentazione per il riconoscimento IAFR dell'impianto da parte del GSE».

2. All'articolo 2, comma 150 lettera c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «e 3» sono eliminate.
3. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «in conto interessi con capitalizzazione anticipata» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole e forestali, singole o associate, alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».