Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.