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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.018. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.018.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree».