Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree».