stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Marchi di qualità).

1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.