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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.11. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
8.11.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entro il 15 novembre aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dall'articolo 11-bis.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 11-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia»;
b) all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i);
c) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disegni di legge collegati).

1. I disegni di legge collegati, definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), dalla Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento, recano disposizioni omogenee per materia e per competenza delle singole amministrazioni e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
2. I disegni di legge di cui al presente articolo devono essere:
a) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, e comunque non oltre il 15 novembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;
c) esaminati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

3. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge di cui al presente articolo sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3.
4. I regolamenti parlamentari determinano le modalità attraverso le quali le Camere verificano la corrispondenza delle materie disposte dai disegni di legge collegati al contenuto proprio di cui al comma 1, nonché le procedure e i tempi di esame in relazione alle specifiche finalità.
d) all'articolo 19, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 11-bis costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 2».