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Legislatura XVI

Proposta emendativa 50.5. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
50.5.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

TITOLO VIII-bis
(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

Art. 53.
(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:
a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

Art. 54.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il Relatore