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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.11. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
4.11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Controllo parlamentare della finanza pubblica).

1. Il Governo fornisce alle Camere, anche a richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta in forma congiunta, le Commissioni bilancio delle due Camere formulano osservazioni, forniscono valutazioni ed esprimono indirizzi per il miglioramento del contenuto dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e il rafforzamento delle competenze in materia di analisi, quantificazione e stima degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano intese per promuovere e coordinare l'attività delle due Camere, anche mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le intese di cui al comma 2 sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:
a) al contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
b) alle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
c) alle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;
d) all'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;
e) ad ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica;
f) all'elaborazione annuale di una Relazione sulle politiche pubbliche per la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente dalla gestione economico finanziaria e dall'attività delle amministrazioni centrali, costruendo, anche sulla base del bilancio pluriennale programmatico, un organico sistema di indicatori di servizi resi (output) e di performance finali (outcome).

4. Le intese di cui al comma 3 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.