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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.12. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
22.12.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come deliberata dal Parlamento;
b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 4, sostituire le parole:
a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato e sostituire le parole: del programma con le seguenti: del macroaggregato.

Conseguentemente:
a) all'articolo 24, comma 1, sopprimere le parole:
anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;
b) all'articolo 24, sopprimere il comma 3;
c) all'articolo 34, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricollocazione degli stanziamenti iscritti in base alla legislazione vigente nell'ambito dei programmi in coerenza con gli obiettivi da perseguire anche mediante revisione della medesima legislazione;
b) revisione delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
c) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero, escludendo programmi condivisi fra più amministrazioni;
2) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
d) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; tale revisione deve garantire:
1) per l'entrata, la ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
2) per la spesa, il chiaro e univoco raccordo tra le unità elementari del bilancio, affiancate da un piano dei conti integrato, e il codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza;
e) affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, corrispondente al responsabile del programma di spesa, o al dirigente da lui delegato;
f) possibilità di fissare l'unità di voto al livello dei programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
g) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
h) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
i) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
n) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;
o) revisione dei conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per là nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. II Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento al principio di cui al comma 2, lettera a), i decreti legislativi sono adottati previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma I possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti, dal presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.