Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».