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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.13. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
18.13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. Sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 6 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 10, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:"
b) sopprimere il comma 4.

Il Governo