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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.12. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
18.12.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Le entrate non ricorrenti o straordinarie, qualora non necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10, possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di interventi non aventi carattere permanente;
b) al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi in sede di conferimento della delega, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi. A tal fine, ciascun decreto legislativo è corredato della relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché degli effetti derivanti dal complesso dei decreti legislativi già adottati e dell'effetto complessivo derivante dall'esercizio della delega. I decreti legislativi che comportano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le necessarie risorse finanziarie.;
c) al comma 5, sostituire la parola: trenta con le seguenti: il termine indicato dalle Commissioni in relazione all'attività parlamentare.