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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.11. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
18.11.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.
b) sopprimere il comma 12;
c) al comma 13 sostituire il primo periodo con i seguenti: Qualora nei corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.