stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.14. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
14.14.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 14.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita da una Agenzia composta da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle regioni e degli enti locali e del Parlamento.
2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo dell'Agenzia di cui al comma 1, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.
3. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.
4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.
5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. L'Agenzia stabilisce la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di curo per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.