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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.9. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
11.9.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni netta da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

ident. 11.7.