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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
1.11.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, tutte le amministrazioni pubbliche concorrono, ciascuna per quanto di propria specifica competenza, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.