Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.