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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.14. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
9.14.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali di governo si attua con le procedure e le modalità previste dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come integrate dalla presente legge, in modo da assicurare il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi concordati dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea ed indicati nell'aggiornamento del Programma di stabilità. In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. I contenuti del Patto di convergenza sono definiti dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recepiti nello schema di Decisione di cui all'articolo 10 per essere sottoposti all'esame del Parlamento. In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 come deliberata dal Parlamento e a realizzare il Patto di convergenza sono contenute annualmente in un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio il cui esame parlamentare deve concludersi entro il 15 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge di stabilità secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.
3-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi fissati secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli enti locali tengono altresì conto degli obiettivi fissati a livello regionale.
b) al comma 4 sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
c) al comma 5, sopprimere le parole: sentita la Conferenza unificata e sostituire le parole: la legge di stabilità con le seguenti: il disegno di legge collegato di cui al comma 3;
d) dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione locale con le seguenti: al complesso degli enti di cui all'articolo 114 secondo comma della Costituzione, separatamente per ciascun livello di governo;
b) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i).