Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove emanati, dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, mediante un testo unico compilativo, a raccogliere le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria.