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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.43. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
2.43.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
b) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.
c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».
5-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute a regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».
5-quater. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)»;
b) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» con le seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
c) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente».

Il Governo