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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.32. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
2.32.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-ter. La medesima ricognizione di cui al comma 7-bis è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.
7-quater. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 7-bis e 7-ter.