Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni netta da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.