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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.22. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
11.22.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,.

e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole fino a lettera f) con le seguenti: a gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Il Relatore