Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.