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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sistema statistico della Repubblica).

Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;
b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;
c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante Eurostat agli organismi dell'ISTAT;
d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.