Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che dalle specifiche modalità del fatto un'altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze cautelari ovvero appaia probabile l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 609, comma 3.