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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.012. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
12.012.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
12-bis. Nel titolo II del libro II del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.