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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
5.01.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, viene in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dopo che essi siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, così da far loro scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento dì allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista».
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il provvedimento di cui al comma 1-bis è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto notificato all'interessato».