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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al governo per la realizzazione dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata»)
.

1. Al fine di assicurare che chi si è reso colpevole dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale, dopo la fine della sua condanna, possa tornare a nuocere alla società, il Ministro di grazie e di giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione, all'interno delle strutture carcerarie esistenti o in nuove strutture carcerarie individuabili tra quelle già esistenti ma inutilizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di «centri carcerari di ospedalizzazione forzata».
2. Nell'attuare la delega di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene al seguenti criteri:
a) i «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» sono destinati per periodi di un anno, rinnovabili senza limiti, ai condannati per reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale che, una volta scontata l'intera loro pena, siano giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
b) all'interno dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata», in cui vige il regime carcerario, vengono attuate terapie atte a rendere le persone ivi internate non più pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
c) la decisione se rinnovare o meno la permanenza all'interno dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» spetta una commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) il detenuto nei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» ha la facoltà di chiedere, in cambio del diritto di essere definitivamente rilasciato, la somministrazione di trattamenti chimici - stabiliti in un elenco a cura del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che viene rinnovato e aggiornato ogni cinque anni - che ne neutralizzino la pericolosità sociale il rischio di recidiva.

3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di attuazione sono presentati per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.