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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Elenco pubblico dei condannati per i reati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale).

1. È istituito l'«Elenco delle persone condannate per violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo».
2. L'elenco di cui al comma i è pubblico e consultabile.
3. Nell'elenco vengono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, tornano in libertà.
4. Le modalità attuative, organizzative e di pubblicità legate alla presente disposizione sono stabilite da uno o più decreti legislativi del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da presentare per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.