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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
12.06.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Sistema previdenziale). A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.