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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2232

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
1.14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 609-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 609-bis. - 1. (Atti sessuali vietati). Quando i fatti di cui all'articolo 609-bis, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità, si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

1-ter. All'articolo 609-bis, il comma 3 è abrogato.