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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.017. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
3.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente.
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori».