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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.012. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
3.012.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b)»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».