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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.011. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
3.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3 bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli elettori in situazione di gravità, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o per la presenza di barriere o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature o perché lo spostamento dalla dimora comporterebbe seri rischi di aggravamento dello stato di salute, sono ammessi al voto nella predetta dimora».
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico di base da cui risulti l'esistenza di una delle situazioni indicate al comma 1 tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. L'annotazione del diritto di voto assistito accompagnata dalla dizione di »situazione irreversibile«, vale automaticamente per le votazioni successive senza ulteriori adempimenti da parte dell'avente diritto, ferma restando la procedura d'ufficio di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo».