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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.010. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
3.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3 bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. Il comma 1 ed il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora».
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante lo volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio».