Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale o in una singola circoscrizione elettorale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi».