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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.034. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
1.034.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 2 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».