Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il candidato sindaco sia collegato a più di una lista, nello spazio posto immediatamente alla destra del nominativo del candidato sindaco, corrispondente allo spazio previsto per un simbolo di lista e per la relativa preferenza, non può essere inserito alcun simbolo di lista».